LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
sardegnasuap  ›  sportello unico  ›  normativa

Normativa

 
info
La Legge regionale 5 marzo 2008 n.3, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha cambiato radicalmente i procedimenti del SUAP prevedendo, in Sardegna, due procedure possibili per la nascita di un’attività produttiva: l’immediato avvio e la conferenza di servizi (Art. 1 commi 16-32).
Nell’immediato avvio l’imprenditore presenta al SUAP la DUAAP, con allegate le relazioni e le attestazioni tecniche necessarie (allegati). Immediatamente o, a seconda delle fattispecie, trascorsi 20 giorni senza che siano segnalate anomalie, l’imprenditore inizia a costruire l’impianto o avvia la propria attività. In casi particolari (indicati al comma 24), l’imprenditore, per la natura dell’attività o la localizzazione dell’impianto, deve attendere gli esiti di un’apposita conferenza di servizi. Si tratta di casi attinenti, ad esempio, alle verifiche ambientali, alla sicurezza pubblica, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Dal 29 marzo 2011, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 160 del 2010, è attiva la riforma nazionale che prevede l’invio telematico delle pratiche al SUAP territorialmente competente. In mancanza di firma digitale e posta elettronica certificata, l’imprenditore potrà trasmettere la pratica telematicamente per il tramite di un professionista o consulente o associazione conferendogli una procura speciale.



Legge Regionale 5 Marzo 2008, N. 3 [file.pdf]

Legge Regionale 14 Maggio 2009, N. 1 [file.pdf]

Legge Regionale 7 agosto 2009, N. 3 [file.pdf]

Legge Regionale 21 giugno 2010, N 11 [file.pdf]

Testo coordinato [file.pdf]

Direttive in materia di sportello per le attività produttive [file.pdf]

Decreto Legge 112 del 2008, articolo 38 [file.pdf]

Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n.160 [file.pdf]

Modulistica


Procedura di “immediato avvio”
a) Immediato avvio di attività senza intervento edilizio;
b) Immediato avvio di attività con intervento edilizio.

a) Immediato avvio di attività senza intervento edilizio
L’imprenditore che vuole iniziare un’attività produttiva e abbia già a disposizione i locali idonei presenta al SUAP competente per territorio la DUAAP che attesta la conformità dell’attività ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
La DUAAP e gli allegati devono essere presentati anche su supporto elettronico.
All’atto della presentazione della DUAAP, il SUAP rilascia all’imprenditore una ricevuta e contestualmente invia a tutti gli Enti competenti la DUAAP, affinché effettuino i controlli. Se l’imprenditore non riceve osservazioni nei 20 giorni successivi alla presentazione della DUAAP, può iniziare la propria attività e la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio per l’avvio dell’intervento.

b) Immediato avvio di attività con intervento edilizio
L’imprenditore che vuole intraprendere un’attività produttiva dove sia necessario un intervento edilizio presenta al SUAP competente per territorio la DUAAP che attesta la conformità dell’attività ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La DUAAP e gli allegati devono essere presentati anche su supporto elettronico.
All’atto della presentazione della DUAAP, il SUAP rilascia all’imprenditore una ricevuta e contestualmente invia a tutti gli Enti competenti la DUAAP, affinché effettuino i controlli. Se l’imprenditore non riceve osservazioni nei 20 giorni successivi alla presentazione della DUAAP, può iniziare l’intervento e la ricevuta costituisce titolo edilizio.
Al termine dei lavori il titolare dell’impresa comunica al SUAP l’ultimazione degli stessi attraverso una nuova dichiarazione (insieme al certificato del direttore dei lavori sulla conformità dell’opera al progetto e alla sua agibilità). Quando è necessario il collaudo, lo stesso è effettuato da un tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP. Il certificato positivo di collaudo consente l’immediata messa in funzione degli impianti.

Procedura con “conferenza di servizi”
L’imprenditore che vuole avviare un’impresa in alcuni particolari ambiti (indicati dal comma 24 della L.R. n. 3/2008 e relativi, ad esempio, alle verifiche ambientali, alla sicurezza pubblica, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, per i quali siano necessarie valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione), presenta al SUAP competente per territorio la DUAAP. Il SUAP rilascia all’imprenditore una ricevuta e procede entro 7 giorni alla convocazione di una conferenza di servizi, da svolgersi entro i successivi 15 giorni. L’imprenditore, in questo caso, per poter avviare l’attività deve attendere l’esito della conferenza di servizi.

Ulteriori precisazioni
Per semplicità di esposizione nelle descrizioni precedenti sono stati considerati i casi più comuni di imprenditori che vogliano avviare la propria attività o iniziare un intervento edilizio.
La normativa in realtà si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e di servizi e a tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, ampliamento, cessazione, attivazione, riattivazione localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
La normativa si applica inoltre agli aspiranti imprenditori.